La richiesta (minacciosa) di ritrattare una testimonianza

Costituisce violazione dell’art. 52 I° canone CDF nonché del generico dovere di probità e decoro, lealtà e correttezza di cui all’art. 5 CDF il comportamento dell’avvocato che intrattenga rapporti sostanzialmente minacciosi con i testi di controparte al dichiarato fine di ottenere la ritrattazione di una deposizione sfavorevole alle ragioni dei propri assistiti e anticipando una richiesta risarcitoria tale da suscitare preoccupata reazione e giustificato timore nei destinatari (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto a due persone di aver ricevuto l’incarico di procedere nei loro confronti per via giudiziale ai fini di “far accertare la falsità delle testimonianze rese in una causa civile ed avere quantificato in 80 mila euro i danni derivanti al suo assistito”, ed invitando gli stessi a ritrattare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare inflittagli dal COA di appartenenza).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Pisano, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 200

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 28 Dicembre 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 28 Settembre 2009 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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