Il compimento di atti contrari all’interesse del proprio assistito

Deve ritenersi disciplinarmente rilevante il comportamento dell’avvocato che, officiato della difesa ed assistenza di un assistito assoggettato, contro il suo volere, a trattamenti psichiatrici obbligatori, invece di procedere ai necessari atti giudiziari valutando adeguatamente e con il supporto medico-scientifico indispensabile la reale situazione del paziente, per assisterlo con la necessaria perizia e competenza nel miglior modo possibile, si adoperi esclusivamente in via stragiudiziale, richiedendo anche l’intervento di associazioni, aventi scopi non scientifici, per aiutarlo a sottrarsi alle cure psichiatriche, ritenute ideologicamente distruttive, e di fatto lasciandolo privo di difesa tecnica.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Pisano), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 194

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 27 Dicembre 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 24 Gennaio 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment