Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento della suitas della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie; il dolo, invece, denotando una più intensa volontà di trasgressione del comando deontologico, rileva nella determinazione della misura della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193
NOTA:
In senso conforme, C.N.F. n. 66 del 21.4.2011.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 27 Dicembre 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Alba, delibera del 02 Ottobre 2009 (avvertimento)
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