La competenza a procedere disciplinarmente spetta tanto al consiglio in cui è iscritto l’avvocato quanto al Consiglio nel cui territorio sia stato compiuto il fatto oggetto di indagine, ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione, che coincide con il provvedimento di apertura del procedimento, a prescindere dalla data in cui questo viene poi comunicato all’incolpato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 27 Dicembre 2012 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 21 Maggio 2012 (sospensione cautelare)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 1003 del 20 Gennaio 2014 (respinge)
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