Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa sicché ad esso non si applica il principio della immodificabilità del giudice, essendo sufficiente soltanto che venga rispettato il quorum previsto dalla L.P. per la validità delle deliberazioni (art. 43 R.d. 22.01.1934, n. 37). Va conseguentemente esclusa la nullità dell’impugnato provvedimento allorquando, come nella specie, da un esame dei verbali delle sedute consiliari risulti che il C.O.A. abbia sempre rispettato il quorum previsto dalla legge. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 16 luglio 2007 – Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 30 giugno 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 16 Marzo 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 30 Giugno 2008
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