Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Difensore d’ufficio – Obbligo di difesa – Omessa partecipazione all’udienza senza giustificazione – Illecito deontologico – Avvertimento.

Il professionista, nominato difensore d’ufficio, ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Nella fattispecie il legale, che da tempo conosceva la necessità di presenziare ad un’udienza in tale qualità, non si è presentato, senza peraltro giustificare la propria assenza e violando in tal modo i principi di probità e correttezza professionali. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione dell’avvertimento. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Treviso, 15 aprile 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Pisapia), sentenza del 27 giugno 1992, n. 94

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 27 Giugno 1992 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 15 Aprile 1991 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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