Attesa la tassatività degli atti impugnabili avanti al CNF in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento. Tale non può considerarsi il decreto di archiviazione che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento con il quale viene manifestata dal COA la volontà di non iniziare l’azione disciplinare.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Del Paggio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 179; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 27 Dicembre 2012 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 09 Marzo 2012 (archiviazione)
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