L’avvocato, cui il Consiglio Nazionale Forense abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense, non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso la decisione anzidetta, derivandone, in caso contrario, l’inammissibilità dell’impugnazione, poiché la sanzione è – ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 – immediatamente esecutiva e non rileva in contrario la circostanza che col medesimo ricorso ne sia stata chiesta la sospensione.
Cassazione Civile, sentenza del 29 marzo 1994, n. 3074, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Giustiniani V- P.M. Viale R (Conf)
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 1993, n. 05092.
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