Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, avverso le decisioni in materia disciplinare del consiglio nazionale forense, è soggetto, in difetto di espressa previsione contraria, ai principi generali del codice del rito civile, ivi compreso quello della non deducibilità, per la prima volta in sede di legittimità, di nuove questioni o temi di contestazione, che comportino la necessita di nuovi accertamenti o valutazioni di fatti.
Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1981, n. 2176, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CALECA G- P.M. SAJA F (CONF)
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