La previsione, fra le sanzioni disciplinari irrogabili a carico di avvocati e procuratori, ai sensi dell’art 40 del rdl 27 novembre 1933 n 1578, della radiazione dall’albo e della sospensione dallo esercizio della professione manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 13 e 35 della costituzione, sulla inviolabilità della libertà personale e sulla tutela del diritto al lavoro, trattandosi di sanzioni che non incidono sulla libertà fisica della persona, cui esclusivamente si riferisce il predetto art 13 della costituzione, e che integrano una limitazione dell’attività lavorativa giustificata da interessi generali circa la difesa degli ordini professionali.
Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1981, n. 2176, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CALECA G- P.M. SAJA F (CONF)
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