L’art. 59 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, prevede che il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una decisione emessa dal Consiglio dell’Ordine vada presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia, né vi è possibilità di discostarsi da tale previsione normativa, sia per il contenuto testuale delle norme indicate, sia per le ragioni che la sorreggono. Nella fattispecie è stato dichiarato inammissibile il ricorso contro una delibera del Consiglio dell’Ordine di rigetto di istanza di iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’albo presentato direttamente presso gli uffici del Consiglio nazionale forense. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 23 aprile 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 27 giugno 1992, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 27 Giugno 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 23 Aprile 1991
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