Il consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori è parte necessaria nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, in sede d’impugnazione dei provvedimenti dal medesimo adottati in materia disciplinare o di iscrizione e cancellazione dagli albi. Pertanto, è affetta da nullità la decisione resa dal consiglio nazionale, qualora il predetto consiglio dell’ordine non sia stato messo in grado d’intervenire all’udienza fissata per la discussione del ricorso per l’omesso invio del relativo avviso.
Cassazione Civile, sentenza del 07 luglio 1978, n. 3377, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. FANELLI O- P.M. SAJA F (CONF)
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