In materia di sanzioni disciplinari contro avvocati e procuratori, mentre ha carattere giurisdizionale il procedimento di impugnazione davanti al consiglio nazionale forense, ha natura amministrativa quello dinanzi ai consigli territoriali dell’ordine, in quanto questi ultimi, rappresentando i gruppi professionali offesi dal comportamento di un loro membro, non sono estranei ai soggetti della controversia. Ne consegue che le delibere dei predetti consigli locali non sono impugnabili con ricorso per cassazione.
Cassazione Civile, sentenza del 14 gennaio 1977, n. 169, sez. 1- Pres. MIRABELLI G- Rel. SANTOSUOSSO F
0 Comment