La “violazione di legge”, per la quale sono impugnabili davanti alle sezioni unite della corte di cassazione le decisioni rese in materia disciplinare dal consiglio nazionale forense, comprende i vizi di motivazione, ma nei limiti in cui i medesimi siano riconducibili alla previsione dell’art. 360 n. 5 Cod. proc. civ. e, cioè, si traducano in omissioni, lacune o contraddizioni, incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio.
Cassazione Civile, sentenza del 10 novembre 1980, n. 6015, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. SAJA F (CONF)
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