Avvocato e procuratore – Rapporti con i clienti – Dovere di diligenza, lealtà e correttezza – Negligenza ed omissioni nel mandato professionale, indebita ritenzione di somme di spettanza del cliente ed altri addebiti – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi.

Il professionista che ometta di restituire tempestivamente le pratiche affidategli, benché sollecitato dal cliente, che non provveda a rimettere al cliente somme ricevute dalla controparte, trattenendone una parte con imputazione a spese, competenze ed onorari, che ometta di dar seguito ad incarichi ricevuti, viola il dovere di diligenza, lealtà e correttezza cui deve ispirarsi la condotta forense. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due, anche in considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Udine, 7 febbraio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 27 giugno 1992, n. 90

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 27 Giugno 1992 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 07 Febbraio 1991
Giurisprudenza CNF

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