In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori, il giudizio di impugnazione, dinanzi al consiglio nazionale forense, deve svolgersi in contraddittorio non solo del procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, ma anche del consiglio locale dell’ordine, che ha emesso il provvedimento impugnato, quale parte interessata alla tutela della categoria professionale.
Cassazione Civile, sentenza del 09 febbraio 1977, n. 558, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. SCRIBANO G
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