In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, non sussiste violazione del dovere di riservatezza qualora sia consentito l’accesso a documenti del procedimento disciplinare; infatti, il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministrativi, anche se disciplinari, previsto dagli artt. 21 ss. della legge n. 241 del 1990, compete a chiunque abbia un concreto e apprezzabile interesse personale a prenderne visione (nella specie, la S.C. ha ritenuto che tale interesse era stato correttamente riconosciuto al denunziante, un avvocato nei cui confronti l’incolpata aveva adoperato espressioni oltraggiose ed espresso giudizi negativi).
Cassazione Civile, sentenza del 25 maggio 2001, n. 218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)
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