Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata del professionista, che richieda l’iscrizione, deve essere valutato caso per caso, ed è rapportato all’attività precedentemente svolta dal richiedente. In tale esame il Consiglio deve valutare con la necessaria prudenza non solo l’integrità personale dell’aspirante, ma anche la idoneità a svolgere sotto il profilo morale, la professione che intende esercitare, e l’indagine non deve essere limitata ai sei anni precedenti alla domanda, ma può risalire anche oltre. Nella fattispecie l’istante era stato imputato di favoreggiamento personale effettuato abusando della sua qualità di Sostituto Procuratore; il reato era stato dichiarato estinto per amnistia ed il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto non sussistere, di conseguenza, il requisito della condotta specchiatissima ed illibata. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 21 giugno 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. La Volpe), sentenza del 27 giugno 1992, n. 88
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 27 Giugno 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 21 Giugno 1990
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