Posto che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di disciplina in tema di efficacia degli atti interruttivi del procedimento disciplinare, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui consente l’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, diversamente da quanto disposto dall’art. 146 della legge n. 89 del 1913, con riguardo all’azione disciplinare nei confronti dei notai.
Cassazione Civile, sentenza del 11 luglio 2000, n. 478, sez. U- Pres. Grossi M- Rel. Morelli Mr- P.M. Iannelli D (conf.)
0 Comment