Le pronunce del consiglio nazionale forense, in sede d’impugnazione dei provvedimenti in materia disciplinare resi dal consiglio dello ordine, non sono atti amministrativi, ma decisioni di natura giurisdizionale, in quanto provenienti da un organo che esercita, in detta materia, come in quella della iscrizione agli albi professionali, funzioni di giudice speciale, mediante un procedimento di carattere contenzioso. Ne consegue che il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, avverso le indicate pronunce, previsto dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, si coordina con i principi fissati dall’art. 111 della costituzione, e manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 2, 3 e 113 della costituzione medesima, sotto il profilo che sottrarrebbe atti amministrativi al sindacato degli organi della giustizia amministrativa.
Cassazione Civile, sentenza del 12 marzo 1980, n. 1639, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. GRIMALDI F (CONF)
NOTA:
In arg. cfr. ora l’art. 37, co. 2, ultimo periodo, della nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU), secondo cui “I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza“. Probabilmente a causa di un refuso, il termine “sentenza” è anche usato, con riferimento alle decisioni disciplinari dei Consigli distrettuali, dall’art. 61 co. 1 e dall’art. 62 co. 2 della nuova Legge Professionale cit.
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