La prescrizione dell’azione disciplinare (non) è rilevabile d’ufficio

Nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare non è proponibile, per la prima volta, in sede di legittimità, avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, trattandosi di eccezione di merito che postula indagini di fatto.

Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2003, n. 10162, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Preden R- P.M. Maccarone V (conf.)

NOTA:
Contra -oltre a Cass. SS.UU. nn. 5038/2004, 9694/2002, 372/1999- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 267 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 22 marzo 2005, n. 61, secondo cui “La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale”.

abc, Giurisprudenza Cassazione

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