Il potere dei consigli dell’ordine degli avvocati e procuratori di infliggere, in esito a procedimento disciplinare ed a norma degli artt 40 e 43 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, la grave sanzione della sospensione dall’esercizio professionale non implica, in relazione alla natura amministrativa dell’attività di detti consigli, alcuna violazione del diritto di difesa dell’incolpato, il quale può ricorrere al consiglio nazionale forense, che svolge attività giurisdizionale, e manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 4 della costituzione, sul diritto al lavoro, vertendosi in tema di limitazioni, cui il diritto stesso soggiace in casi specifici e per espressa disposizione di legge, giustificate da esigenze di tutela di interessi generali.
Cassazione Civile, sentenza del 25 ottobre 1979, n. 5573, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. ALIBRANDI A- P.M. SAJA F (CONF)
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