Incompatibilità professionali: le cariche politiche o amministrative elettive non sono equiparabili ai rapporti di lavoro dipendente

Deve escludersi l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 RDL 1578/33 nella parte in cui stabilisce, in asserita violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), l’incompatibilità professionale con riferimento ai rapporti di impiego e non anche a quelli che si instaurano per effetto della svolgimento da parte dell’avvocato di mansioni politiche e rappresentative, giacché la ragione(volezza) della differenziazione sta nell’esigenza, da un lato, di tutelare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività della pubblica amministrazione nonché il valore espresso dall’obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e, dall’altro, di preservare i principi di autonomia, indipendenza, dell’obbligo di difesa e di fedeltà agli interessi del cliente che caratterizzano la professione forense; beni questi ultimi che sarebbero messi a repentaglio nel caso di contemporaneo esercizio dell’attività di dipendente pubblico e di avvocato e che, per il motivo inverso, non lo sono nel caso di esercizio di una funzione pubblica elettiva, sicché le situazioni oggetto di comparazione non sono, in definitiva, affatto uguali.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 20 dicembre 2012, n. 183

NOTA:
In arg., cfr. ora l’art. 18, lett. d, nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU), secondo cui “La professione di avvocato è incompatibile […] con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 20 Dicembre 2012 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Novembre 2007 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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