In tema di procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’illeceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando che i suddetti comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili e/o penali; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Cassazione Civile, sentenza del 04 ottobre 2000, n. 1053, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Marziale G- P.M. Iannelli D (conf.)
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