La prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare contro avvocati e procuratori, prevista dall’art. 51 dell’ordinamento professionale (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), viene interrotta non dalla delibera del consiglio dell’ordine, che dispone l’apertura del procedimento disciplinare, ma dalla notificazione della delibera medesima all’interessato, quale atto idoneo a portare a sua conoscenza gli addebiti mossi ed a porlo in condizione di esercitare il diritto di difesa.
Cassazione Civile, sentenza del 08 febbraio 1977, n. 538, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. SCRIBANO G
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