L’impugnazione in proprio della cancellazione dall’albo professionale

E’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del consiglio nazionale forense che abbia disposto la cancellazione dallo albo di un legale ove sottoscritto personalmente dallo stesso, e non da avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale, nel caso in cui la cancellazione sia stata disposta con provvedimento esecutivo e non vi sia stata sospensione su istanza dell’interessato.

Cassazione Civile, sentenza del 20 novembre 1982, n. 6253, sez. U- Pres. MARCHETTI D- Rel. LO SURDO G- P.M. FABI B (CONF)

Giurisprudenza Cassazione

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