Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 38 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102 e 104 Cost., sul presupposto della natura giurisdizionale di tali Consigli, accampando la violazione del divieto di istituzione di giudici speciali e dei principi che connotano la giurisdizione.
Cassazione Civile, sentenza del 11 febbraio 2002, n. 1904, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Paolini G- P.M. Cinque A (conf.)
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