Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense, l’omessa comunicazione, al ricorrente ed alle altri parti, del provvedimento con cui è stata fissata la seduta con l’indicazione del giorno e dell’ora in cui la seduta avrà luogo (art. 61, quinto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37), costituendo grave violazione dell’esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, determina la nullità della seduta stessa e degli atti successivi e dipendenti, compresa la decisione del Consiglio nazionale forense.
Cassazione Civile, sentenza del 08 agosto 2001, n. 10959, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)
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