Le decisioni del Consiglio Nazionale forense in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 – convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934 n. 36 – e dell’art. 111 Cost. soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che il detto rimedio non è esperibile per denunciare l’inadeguatezza o altri vizi della motivazione che non si risolvano essi stessi in violazione di legge, come la mancanza totale o la mera apparenza della motivazione medesima.
Cassazione Civile, sentenza del 29 gennaio 1993, n. 1152, sez. U- Pres. Vela A- Rel. Beneforti E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)
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