Il Banco di Roma, in quanto banca non pubblica ma semplicemente d’interesse nazionale, strutturata come società per azioni, non rientra fra gli enti pubblici per i cui dipendenti l’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 prevede una deroga al principio dell’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato e procuratore con la qualità di impiegato, non potendo in contrario trarsi argomento, in particolare, dagli artt. 2461 cod. civ. e 3 della legge 30 luglio 1990 n. 218 (disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) ed essendo manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in rapporto all’art. 3 Cost., con riguardo ad una pretesa disparità di trattamento rispetto a professionisti dipendenti da enti già pubblici ma successivamente “privatizzati”, per i quali il citato art. 3 della legge n. 218 del 1990 fa salvi i “diritti quesiti”, nonché con riguardo ad una asseritamente illegittima disparità di trattamento fra avvocati di istituti di credito pubblici ed avvocati di enti bancari di diritto privato, ancorché d’interesse nazionale.
Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1992, n. 9324, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Longo GE- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)
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