Giudizio in Cassazione: l’onere di notifica del ricorso al PG (che è litisconsorte necessario)

Il ricorso per cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense deve essere notificato, sotto comminatoria di inammissibilità, oltre che a tutte le parti interessate a resistere, anche al procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, il quale è contraddittore necessario sia nei giudizi di impugnazione di decisioni emesse in materia di iscrizione e cancellazione negli albi, sia nei giudizi in materia disciplinare, e pertanto – non potendo provvedersi all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in quanto l’art. 66 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, impone la notificazione del ricorso a tutte le parti interessate in unico termine – deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che non sia stato notificato al procuratore generale presso la corte di cassazione.

Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 4190, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. SANDULLI R- P.M. BERRI M (CONF)

Giurisprudenza Cassazione

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