Il termine di prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare previsto dall’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, decorre dal giorno del fatto, senza considerare nella fattispecie gli effetti della condotta che non si protraggono nel tempo (nella fattispecie è stato dichiarato il non luogo a deliberare per intervenuta prescrizione, in quanto dal fatto causativo dell’esposto sono decorsi più di cinque anni). (Dichiara non luogo a procedere per intervenuta prescrizione contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 12 novembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Siciliano), sentenza del 11 giugno 1992, n. 79
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 11 Giugno 1992 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 12 Novembre 1988
0 Comment