E’ inammissibile per difetto dello ius postulandi il ricorso proposto personalmente dal praticante avvocato, il quale, non potendo essere in possesso della qualità di avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 R.d.l. n. 1578/1933, è senz’altro privo della legittimazione a proporre personalmente l’impugnazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 16 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione n. 20 del 16 marzo 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 16 Marzo 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 16 Marzo 2007
0 Comment