Ai sensi dell’art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, l’esercizio dell’azione giudiziale, da parte dell’avvocato o procuratore, per il soddisfacimento dei crediti per prestazioni professionali, deve essere contenuto in limiti tali da non comportare per il debitore aggravi sproporzionati, né deve essere compiuto con modalità vessatorie o persecutorie, costituendo, in difetto, comportamento passibile di sanzione disciplinare, come nel caso in cui l’azione medesima venga intrapresa senza preventiva rinuncia al mandato alle liti.
Cassazione Civile, sentenza del 29 gennaio 1993, n. 1152, sez. U- Pres. Vela A- Rel. Beneforti E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)
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