L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza, non solo dell’atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (per esempio, consulenza tecnica d’ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 cod. pen. (escluso, peraltro, il limite, di cui al terzo comma, del prolungamento complessivo del termine prescrizionale non oltre la metà), nonché (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti, non a riconoscere l’illecito, ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio dell’ordine; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Cassazione Civile, sentenza del 02 aprile 2003, n. 5072, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Di Nanni Lf- P.M. Iannelli D (conf.)
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