L’art. 56 ultimo comma del R.D.L. 27 novembre 1933 n.. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), il quale dispone che, nel caso di annullamento di una decisione del consiglio nazionale forense da parte delle sezioni unite della corte di cassazione, il rinvio va fatto allo stesso consiglio nazionale, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 2, 3 e 111 della costituzione, in relazione al diverso principio del rito civile sul rinvio ad “altro giudice di pari grado” di quello che ha pronunciato la sentenza cassata (art.. 383 primo comma cod. proc. civ.), tenuto conto che tale principio corrisponde ad esigenze di mera opportunità, e che la sua concreta inapplicabilità, quando sullo intero territorio nazionale il potere decisorio spetti ad un solo organo giudicante, non interferisce sugli indicati precetti costituzionali, anche perché detto organo, in sede di rinvio, resta pur sempre obbligato ad uniformarsi ai criteri di diritto fissati dalla suprema corte.
Cassazione Civile, sentenza del 27 luglio 1984, n. 04432, sez. U- Pres. GAMBOGI A- Rel. ONNIS G- P.M. FABI B (CONF)
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