L’avvocato che richieda alla parte assistita somme eccessive e comunque non dovute, in quanto relative a compensi per prestazioni non contemplate dal tariffario professionale, realizza un comportamento non conforme alla dignità e al decoro professionale (nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 19 ottobre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pisapia), sentenza del 11 giugno 1992, n. 77
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 11 Giugno 1992 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 19 Ottobre 1989 (censura)
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