I litisconsorti necessari nel giudizio di impugnazione in cassazione delle sentenze del CNF

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di Cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata.

Cassazione Civile, sentenza del 06 giugno 2003, n. 9075, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Bonomo M- P.M. Maccarone V (parz. Diff.)

Giurisprudenza Cassazione

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