Contraddittore necessario, nel giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense e nella impugnazione delle sue decisioni, è esclusivamente l’Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, con la conseguenza che la legittimazione all’impugnazione di dette decisioni in capo a quest’ultimo Ufficio assorbe ed esclude la legittimazione prevista per il Pubblico Ministero presso il Tribunale e la Corte d’appello competenti con riguardo al Consiglio dell’ordine locale.
Ordinanza, 15 marzo 1991, n. 254, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Finocchiaro A- P.M. Nicita FP (Conf)
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