Nell’ambito della violazione di legge – deducibile, assieme all’incompetenza ed all’eccesso di potere, come motivo di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense – non può essere inclusa, tenuto anche conto dell’art. 111, secondo comma, Cost., la censura di insufficienza o irrazionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie, sicché il relativo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile.
Cassazione Civile, sentenza del 20 novembre 1992, n. 12391, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Meriggiola E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff)
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