Iscrizione nel registro praticanti: il requisito della residenza

Alla stregua delle norme dettate dall’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) e dagli artt. 1, 3, 5, 7, 10 e 12 del R.D.L. 22 gennaio 1934 n. 37 (norme integrative e di attuazione del citato R.D.L. n. 1578 del 1933), interpretate attraverso l’integrazione dell’elemento letterale con la “ratio” da esse perseguita, l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti procuratori, tenuto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori nella cui circoscrizione detti praticanti hanno la residenza, postula – atteso, in particolare, il potere di vigilanza del consiglio dell’ordine circa il compimento della pratica ai fini dell’ammissione all’esame di procuratore – che la pratica sia compiuta frequentando lo studio di un procuratore iscritto all’albo presso lo stesso consiglio dell’ordine al quale, per ragioni di residenza, è presentata la domanda d’iscrizione nel detto registro speciale, con la conseguente legittimità del rifiuto d’iscrizione in base a certificazione di frequenza dello studio di un procuratore esercente in altra circoscrizione.

Cassazione Civile, sentenza del 23 dicembre 1991, n. 13863, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Rotunno G- P.M. Paolucci P (Conf)

Giurisprudenza Cassazione

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