Il principio della non valutabilità a fini pensionistici dei periodi di esercizio professionale svolti in situazione di incompatibilità, introdotto per la prima volta dall’art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, non può considerarsi un principio generale idoneo a paralizzare quello della pienezza degli effetti della iscrizione all’albo professionale fino a quando questa persista, pur in presenza di cause ostative: esso è, infatti, contenuto in una legge che, non solo si definisce modificativa della preesistente normativa, ma, soprattutto, si rivolge letteralmente e logicamente al futuro, prevedendo che la continuità dell’esercizio professionale debba essere valutata in base a criteri che, secondo le linee indicate dalla legge stessa, l’organo deliberante della cassa di previdenza avrebbe determinato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Tale principio può perciò applicarsi soltanto per l’avvenire e non ai rapporti già compiutamente venuti in essere alla data della entrata in vigore della legge n. 319 del 1975.
Cassazione Civile, sentenza del 20 luglio 1977, n. 3235, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. FANELLI O- P.M. SAYA F (CONF)
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