La natura amministrativa del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e delle relative decisioni rende inapplicabili le norme relative alla composizione del collegio decidente dettate per i procedimenti giurisdizionali dal vigente ordinamento; pertanto, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’Ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso non può essere fatta valere per la prima volta impugnando la decisione del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 6766, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Napoletano G- P.M. Maccarone V (conf.)
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