Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Elenco speciale annesso agli albi – Incompatibilità con esercizio di un lavoro subordinato – Cancellazione.

L’avvocato che sia legato da un rapporto di pubblico impiego professionale con le Unità Sanitarie Locali, versa in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e deve essere cancellato dall’elenco speciale annesso agli albi quando non sussistano le seguenti condizioni: l’istituzione presso l’ente di un ufficio legale con la specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione delle cause ed affari legali dello stesso; la trattazione da parte dell’avvocato, in via esclusiva, delle cause ed affari legali dell’ente. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 11 ottobre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Giorgino), sentenza del 11 giugno 1992, n. 75

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 11 Giugno 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Ottobre 1990
Giurisprudenza CNF

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