Incompatibilità professionali: gli addetti all’ufficio legale degli enti creditizi pubblici trasformati in società per azioni

Per effetto della disposizione dell’art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218 – che, a garanzia dei dipendenti degli enti creditizi pubblici trasformati in società per azioni, fa salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli derivanti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza – , non è configurabile un diritto quesito in riferimento alla aspettativa di un impiegato laureato in giurisprudenza addetto all’ufficio legale di una Cassa di Risparmio, ma non iscritto all’albo dei praticanti, di essere iscritto nell’albo speciale a seguito del (futuro ed eventuale) superamento dell’esame per l’esercizio della professione di avvocato. (Nella specie il dipendente si era iscritto nel registro dei praticanti successivamente alla trasformazione della Cassa di risparmio in società per azioni).

Cassazione Civile, sentenza del 19 novembre 2001, n. 14538, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Triola Rm- P.M. Dettori P (conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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