La deroga apportata dall’ordinamento forense alla normativa contenuta nel codice di rito, per quanto riguarda la proposizione del ricorso per Cassazione (art. 66, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934) anche da parte del soggetto non iscritto nello speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, presuppone pur sempre che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato e procuratore. Pertanto, è inammissibile il ricorso per Cassazione, avverso la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense di diniego d’iscrizione nell’albo speciale dei procuratori legali dell’Ente Ferrovie dello Stato, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in nessun albo professionale.
Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Varrone M- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)
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