Al fine dell’iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati e procuratori di cui agli artt. 3 e 4 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (norme di carattere eccezionale, attesone il carattere derogatorio al principio dell’incompatibilità sancito dal secondo comma del citato art. 3), è necessario che il dipendente dell’ente pubblico risulti addetto ad un ufficio legale dotato di una sua autonomia nell’ambito della relativa struttura, e che, in virtù di tale sua appartenenza ed alla stregua dell’ordinamento dell’ente stesso, egli sia – in linea di principio – abilitato a svolgere, nell’interesse dell’ufficio ed in via esclusiva, attività professionale, tanto giudiziaria quanto extragiudiziaria.
Cassazione Civile, sentenza del 14 marzo 2002, n. 3733, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Altieri E- P.M. Palmieri R (conf.)
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