E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, terzo comma del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 – come sostituito dalla legge 17 febbraio 1971 n. 91 -, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nelle parti in cui, conferendo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori il potere di assoggettare alla sospensione dall’esercizio della professione a tempo indeterminato l’avvocato colpito da mandato o ordine di comparizione o accompagnamento, razionalmente riserva ai suddetti professionisti, in coerenza alle esigenze di reputazione personale e di dignità della classe forense un trattamento diverso da quello praticabile, in ipotesi analoga, ai pubblici dipendenti, attesa la non omogeneità delle posizioni poste a confronto.
Cassazione Civile, sentenza del 20 maggio 1992, n. 6084, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Sammartino M- P.M. Paolucci P (Conf)
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