L’iscrizione dei laureati in giurisprudenza nel registro speciale dei praticanti procuratori – alla quale consegue di diritto l’ammissione al patrocinio davanti alle preture del distretto della Corte di Appello per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea – ha natura costitutiva, sicché, decorso il quadriennio dalla laurea, l’abilitazione dell’iscritto al detto patrocinio non cessa automaticamente, occorrendo, invece, a tal fine, un provvedimento formale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori che, accertata la scadenza del quadriennio, disponga la cancellazione dell’iscrizione, analogamente a quanto avviene allorché si verifica un fatto che importa la cancellazione dagli albi degli avvocati e procuratori.
Cassazione Civile, sentenza del 08 maggio 1992, n. 5449, sez. Lavoro- Pres. Ruperto C- Rel. Giannantonio ER- P.M. Iannelli D (Conf)
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