Il provvedimento con cui il Consiglio dell’ordine degli avvocati rigetti la richiesta di un praticante procuratore di proroga dell’abilitazione all’esercizio del patrocinio dinanzi alle preture del distretto, dopo il Consiglio stesso abbia, in precedenza, già disposto la revoca di tale autorizzazione per decorso del periodo massimo consentito dalla legge, può essere notificato all’interessato per estratto, anziché in copia integrale, senza che, dall’estratto stesso, risultino i nomi dei componenti la commissione, purché il documento così notificato contenga l’enunciazione degli elementi necessari per la sua esistenza (purché sia, cioè, in esso contenuta la motivazione del provvedimento impugnato e l’interessato abbia avuto la possibilità di conoscere, nella sua completezza, l’iter logico e giuridico della decisione).
Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2001, n. 15605, sez. U- Pres. Cantillo M- Rel. Giannantonio Er- P.M. Cinque A (conf.)
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